Lo Statuto della Fondazione Ugo Da Como
Art. 1) La Fondazione Ugo Da Como è stata istituita in Ente Morale con Regio Decreto del 4 maggio 1942 n. 534, in ottemperanza alle disposizioni del Senatore Ugo Da Como, espresse nel testamento olografo del 21 aprile 1929.
Essa è costituita da quanto lasciato dal proprio Fondatore: l’insieme degli edifici che appartengono al complesso monumentale sito nel Comune di Lonato del Garda (Brescia), comprendente la Rocca visconteo veneta con relativo parco e adiacenze, la Casa del Podestà con relativo contenuto, giardini e adiacenze, la Biblioteca, i locali della cosiddetta “Foresteria”, la Biblioteca popolare “Giuseppe Da Como”, le case del quartiere denominato “Cittadella”, i fondi agricoli; nonché quanto comunque pervenuto o che perverrà dai successivi acquisti e/o lasciti a titolo oneroso o gratuito o successorio.
Nell’edificio denominato “Casa del Podestà” ha sede il “Museo Casa del Podestà” che, unitamente alla Biblioteca, costituisce la casa museo del Senatore Ugo Da Como.
Art. 2) La Fondazione ha per scopo e oggetto:
a) il mantenimento, la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse architettonico, artistico e storico di cui al Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni, quali descritti al precedente art. 1, costituenti il suo patrimonio culturale;
b) lo svolgimento di servizi educativi e di studio dell’attività museale e culturale e di quelli connessi e strumentali al fine di creare e sviluppare la conoscenza a beneficio della società e del suo sviluppo;
c) la promozione, la crescita e la valorizzazione culturale della comunità locale, nazionale e internazionale;
d) l’organizzazione delle attività e degli eventi che possano concorrere alla promozione del complesso monumentale e garantirne un adeguato reddito di sussistenza.
La Fondazione ha sede a Lonato del Garda (Brescia), nella Casa del Podestà in Via Rocca 2.
Essa è costituita a uso e beneficio pubblico, con divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo a eccezione di quelle a essa direttamente connesse.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Art. 3) La Fondazione provvede alle spese del suo funzionamento con le seguenti entrate annue:
a) i proventi di biglietti e concessioni d’ingresso alla Rocca visconteo veneta e al Museo Casa del Podestà;
b) i proventi di pubbliche manifestazioni di carattere artistico, culturale e anche ludico e di intrattenimento comunque promosse o autorizzate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ovvero derivanti da concessioni di diritti o convenzioni commerciali;
c) i contributi, le elargizioni, i sussidi corrisposti dallo Stato, da pubbliche amministrazioni e da privati;
d) gli interessi e i profitti di strumenti finanziari e di somme in deposito presso istituti di credito;
e) gli affitti degli immobili.
Art. 4) La Fondazione è articolata nei seguenti organi:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore generale;
d) il Revisore dei Conti.
Art. 5) Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri, compreso il Presidente, di cui 6 nominati dalle Istituzioni e Associazioni di competenza e 3 rappresentanti dei Sostenitori nominati dal Consiglio di amministrazione uscente, come segue:
A) in numero di 6 (sei) per le istituzioni e le associazioni così individuati:
1) il Presidente dell’Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, con carica di Presidente della Fondazione;
2) il Presidente della “Fondazione Antonio Benedetto Spada”, con carica di Vice Presidente della Fondazione;
3) Il Sindaco del Comune di Lonato del Garda (o un Assessore da lui delegato per l’intero mandato);
4) il Direttore della “Fondazione Brescia Musei”;
5) un Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze, Lettere ed Arti nominato dal Consiglio di Presidenza dell’Ateneo;
6) il Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
B) in numero di 3 (tre) per i rappresentanti dei sostenitori.
Sono Sostenitori i soggetti che si sono impegnati storicamente e si impegnano a sostenere la Fondazione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio nomina tre Sostenitori a Consiglieri del nuovo Consiglio di amministrazione.
Tutti i Consiglieri di amministrazione hanno uguali diritti e doveri, durano in carica tre esercizi, e possono essere rinnovati anche per più volte consecutive; la loro carica è a titolo gratuito e di servizio sociale.
I Consiglieri nominati di cui all’Art. 5, punto A del presente Statuto, durano in carica sino a quando mantengono il loro incarico istituzionale; al cessare dello stesso automaticamente decade la loro carica di Consiglieri della Fondazione.
Qualora venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, il Presidente o chi per esso provvederà al più presto a convocare il Consiglio per provvedere alla cooptazione con persona che abbia gli stessi requisiti dell’uscente.
Art. 6) Il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale della Fondazione, svolge funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore generale, attribuendogli deleghe e poteri; la carica di Direttore generale è compatibile con quella di Consigliere. Egli rimane in carica per tre esercizi e il mandato gli può essere rinnovato.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente che fissa l’ordine del giorno delle riunioni. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso, spedito per posta o con messaggio di posta elettronica agli specifici recapiti che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima rispetto al giorno fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale condizione, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) nomina il Direttore generale;
b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo redatti dal Direttore generale ed esaminati dal Revisore dei conti
c) approva le linee strategiche e di indirizzo relative al Complesso monumentale, nonché gli interventi di natura straordinaria circa gli immobili di proprietà della Fondazione, proposti dal Direttore generale;
d) provvede a sostituire per cooptazione il o i Consiglieri per qualsiasi causa cessati dalla loro carica;
e) nomina il Revisore dei conti, scelto fra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori contabili;
f) approva le modifiche statutarie che dovranno essere deliberate con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Membri in carica.
Art. 7) La cura e l’amministrazione del complesso monumentale sono affidati al Direttore generale, il quale ha la competenza e la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento della Fondazione e del complesso monumentale e ordina e dirige il personale.
Il Direttore generale ha la responsabilità esclusiva delle attività culturali, dell’immagine e delle relazioni esterne del complesso monumentale. Il Direttore generale assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di proposta, ma senza diritto di voto, salvo che ricopra anche la carica di Consigliere.
Al Direttore generale sono delegati i poteri di firma per la rappresentanza dell’Ente sia nell’ordinaria che nella straordinaria amministrazione. L’utilizzo della straordinaria amministrazione da parte del Direttore Generale, dovrà essere poi ratificato in sede di Consiglio di Amministrazione.
Art. 8) Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio, iscritto regolarmente all'Albo dei Revisori contabili, scelto tra persone esperte di contabilità e di amministrazione; può esaminare i libri della Fondazione e i documenti amministrativi.
Il Revisore dei conti rimane in carica per tre esercizi e scade contestualmente con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio di carica e ha le seguenti funzioni:
a) provvede al controllo della gestione e vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrativa e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
b) vigila sulla correttezza della gestione contabile e operativa del Complesso monumentale;
c) redige annualmente una Relazione sul rendiconto di esercizio e sull’andamento della Fondazione.
Il Revisore partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e la sua carica è a titolo gratuito e di servizio sociale.
Art. 9) Il rendiconto di esercizio e il conto economico consuntivo si aprono l’1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere redatto e approvato il Bilancio preventivo.
Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto e approvato il rendiconto dell’esercizio precedente.
Art. 10) Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altra fonte saranno destinate principalmente alla manutenzione del complesso monumentale.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 11) In caso di cessazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio delibererà, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri, lo scioglimento della stessa e il suo intero patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa o con fini di pubblica utilità, che abbia sede nel territorio bresciano e che abbia per scopo la promozione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico costituenti il suo patrimonio culturale di cui al Decreto legislativo n. 42/2004, e comunque di altre disposizioni di legge applicabili agli Enti Museali.
Art. 12) Per quanto non disposto o non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti e fatti salvi i provvedimenti delle Autorità amministrative competenti.
Art. 13) Norme transitorie. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio di amministrazione mantengono la carica e la funzione.
Dopo l’approvazione del presente Statuto da parte delle competenti Autorità, i Consiglieri già in carica provvederanno immediatamente a tutte le incombenze per la formazione del nuovo Consiglio di amministrazione, nei termini di cui all’art. 5, e per la nomina del Revisore dei Conti, nei termini dell’Art. 8.